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D.Lvo 25/07/2005 n. 151Art. 14 - Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE 1. Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui all'articolo 10, cornrna 1, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, che hanno effettuato l'iscrizione di cui al cornrna 2. All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2. 2. I1 produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione il produttore, come definito dall'articolo 3, cornma 1, lettera m), deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente decreto. 3. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro previsto al comrna l, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di cui all'articolo 15 l'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base dei codici di attività. Art. 15 - Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'arnbiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'articolo 14, comrna 1, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14, comrna 3 b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, comrna 6 e 7; C) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b) e) vigilare affinché le apparecchiature irnrnesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'articolo 13, comma 4, e affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3 f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9, cornrna 2, e predisporre le relazioni previste all'articolo 17. 2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e, in particoIare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d) il Comitato può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza. 3. Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di funzionamento sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle quote di mercato come individuate allo stesso comma 1, lettera C), è composto da sei membri, di cui due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dei quali uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro delle attività produttive, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e uno dalla Conferenza Unificata. Il Comitato adotta apposito regolamento per il suo funzionamento. 4. Con il decreto previsto all'articolo 13, comma 8, è, altresì, istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma ! nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti. Art. 16 - Sanzioni 1. distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. 2. Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 6, comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, cornma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, commi 1, 2 e 3, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 12, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. 3. Ii produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 17, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura irnmessa sul mercato. 4. n produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000. 5. Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni di cui all'articolo 13, cornrna 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000. 6. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive della indicazione o del simbolo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura imrnessa sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti all'articolo 13, comma 4 e 5. 7. Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, cornrna 2, imrnette sul mercato AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. 8. Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all'articolo 13, comma 8, non comunica al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. 9. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 5, cornma 2, chiunque, dopo il lo luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove contenenti le sostanze di cui all'articolo 5, comma 1 o le ulteriori sostanze individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da curo 50 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura irnmessa sul mercato oppure da euro 30.000 ad eiiro 100.000 Art. 17 -Informazioni e relazioni 1. II Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, a decorrere dall'anno 2008 e, successivamente, ogni due anni, entro il 30 giugno, le informazioni di cui all'articolo 13, comrni 6 e 7, relative biennio precedente, secondo il formato adottato in sede comunitaria. Le prime informazioni riguardano il biennio 2005-2006. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea e al Parlamento, a partire dall'anno 2007 e, successivamente, ogni tre anni, entro il 30 settembre, una relazione sulla attuazione del presente decreto relativa al triennio precedente, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria. Art. 18 - Modifica degli allegati 1. Con decreto del Ministro dell'arnbiente e della tutela del territorio, sentiti i Ministri della salute e delle attività produttive, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati 1, 4 e 5, al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie. Ogniqualvolta tali disposizioni tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata, si provvede alla modifica degli allegati 2 e 3. Art. 19 – Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 8, cornrni 4 e 5, e all'articolo 20: comma 2, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali. 3. Gli oneri relativi alla attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, cornrna 5, nonché quelli relativi alla istituzione del registro di cui all'articolo 14 ed al funzionamento dei comitati di cui all'articolo 15 sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle rispettive quote di mercato. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al cornrna 2, nonché le relative modalità di versamento. 5. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto nell'arnbito delle proprie attività istituzionali e delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo scopo finalizzate a legislazione vigente. Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali 1. I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more dell'adeguamento è consentita la prosecuzione dell'attività. 2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto, la provincia competente per temtorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La provincia, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle more dell'adeguamento la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l'attività è interrotta. |
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